Assicurazioni, una road map della Cassazione
Assicurazioni, una road map della Cassazione
Troppe incertezze sul contenzioso assicurativo: la Suprema Corte vuol fare chiarezza con il Progetto Assicurazioni. Come? Lo descrive  Angelo Spirito, presidente della terza sezione civile

di di Mauro Venier 04/07/2022 11:52

 

A qualche mese dall’avvio del Progetto Assicurazioni, di cui il magazine specializzato Assinews ha dato anticipazione nel numero di febbraio, abbiamo raccolto le prime impressioni sullo sviluppo del progetto di Angelo Spirito, Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, magistrato cassazionista da quasi 25 anni e con funzioni direttive dal 2016, che spiega le problematiche che la Cassazione intende affrontare in materia assicurativa, offrendo un quadro ben delineato dei lavori urgenti e necessari da intraprendere.

Domanda. In cosa consiste il Progetto Assicurazioni e per quale motivo ha ritenuto necessario avviarlo in qualità di presidente della terza sezione civile?

Risposta. Il Progetto assicurazioni ricalca una modalità di lavoro già felicemente sperimentata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione in altre materie ad alto tasso di specialità: le controversie esecutive e quelle locatizie. Si articola in tre passaggi: a) un poderoso lavoro di spoglio dei ricorsi iscritti a ruolo, per selezionare quelli che pongano questioni nuove, oppure particolarmente controverse o controvertibili, oppure di rilevante impatto per i cittadini, per la loro diffusione o per la loro importanza economica; b) lo sviluppo di un ampio dibattito, con il foro e con l’Accademia, anche attraverso convegni organizzati nella stessa Corte dalla struttura per la formazione decentrata dei magistrati; c) la concentrazione in una sola udienza (di norma con cadenza mensile) delle questioni selezionate indiscusse come sopra.

 

D. Qual è l’obiettivo ?

R. L’obiettivo è duplice. Sul piano pratico, anticipare le questioni più delicate e controverse, in modo che il giudice di merito, il foro e i cittadini sappiano qual è l’orientamento della Corte, e quale l’interpretazione giuridica da applicare nei casi simili. Sul piano teorico, l’operazione mira a recuperare alla Corte il ruolo che l’ordinamento giudiziario le assegna, e cioè quello di garante dell’uniforme interpretazione del diritto; ruolo fatalmente destinato a stemperarsi se le questioni relative finissero per essere diluite e disperse tra mille altri ricorsi privi di uguale rilievo.

 

D. Quali sono i problemi più evidenti del contenzioso assicurativo e quali conseguenze determinano nell'ambito giudiziario?

R. Il contenzioso assicurativo è multiforme, anche se non può dirsi crescente. Le difficoltà nascono non tanto dalle sue dimensioni, ma piuttosto dalla straordinaria mutevolezza del mercato assicurativo, delle forme di distribuzione dei prodotti assicurativi, dei contenuti oggettivi dei contratti. Questa mutevolezza, dettata da ragioni economiche prima ancora che giuridiche, impone alla Corte un lavoro di costante manutenzione del codice civile, al fine di adattarne le norme che disciplinano la materia assicurativa a fattispecie concrete cui il legislatore del 1942 ovviamente non aveva pensato, né poteva farlo.

D. Proviamo a elencarli.

R. Semplificando molto, è possibile dire che i problemi più evidenti siano distinguibili in tre gruppi. Il primo è rappresentato dai problemi legati all’esercizio dell’impresa assicurativa, che scaturiscono principalmente dalle concentrazioni societarie, dal dilagare del fenomeno della cosiddetta bancassicurazione, dai confini talora estremamente incerti che nella pratica si registrano fra l’attività assicurativa e l’attività di intermediazione assicurativa. Nuovi problemi, poi, in questo campo si profilano all’orizzonte per il diffondersi delle società di assicurazione captive, e del loro corretto inquadramento giuridico. Il secondo gruppo è rappresentato dai problemi dei contratti assicurativi. In questa materia, accanto alle questioni tradizionali, ma che si rinnovano sempre sotto nuove forme, concernenti la chiarezza e la vessatorietà delle clausole in essi contenute, altri ve ne sono più recenti, posti dal fenomeno dei canali cosiddetti alternativi di distribuzione, dalle vendite abbinate di prodotti assicurativi con altri servizi, dall’impiego per finalità atipiche dell’assicurazione sulla vita: per esempio donandi causa o quale strumento alternativo al testamento.

D. E il terzo?

R. Il terzo gruppo di problemi è rappresentato dalla obsolescenza del quadro normativo: penso a questo riguardo a due settori in particolare. Il primo è quello dei prodotti misti assicurativi-finanziari, nel quale l’obsolescenza non dipende tanto dall’inerzia del legislatore, quanto dalla celerità con cui gli operatori economici creano nuovi strumenti e nuove forme contrattuali che rendono inadeguate le norme che il legislatore nazionale e l'autorità di vigilanza si affannano a sfornare con ritmi da vero e proprio taylorismo applicato all’attività normativa. Il secondo settore è il mondo a parte dell’assicurazione RCA. Qui l’obsolescenza scaturisce da un impianto normativo che, sebbene introdotto nel 2005, ha ricalcato nella maggior parte la precedente legge del 1969, nonostante nel mezzo secolo che ci separa da quella legge il mondo della circolazione stradale sia profondamente cambiato: sono cambiate le dimensioni della circolazione; è cambiato il tipo di veicoli, oggi sempre più intelligenti e dotati di GPS; è stata rivoluzionata dalla giurisprudenza nell’ultimo mezzo secolo la tassonomia dei danni risarcibili, a partire da quelli non patrimoniali.

Né va dimenticato che la materia della RCA resta, purtroppo, terreno fertile per le truffe assicurative, a fronteggiare le quali ancor oggi esistono, sul piano del processo civile, norme manifestamente inadeguate, così come inadeguate e, soprattutto, sottratte al giudice civile restano le misure di contrasto avverso la mora colpevole dell’assicuratore.

 

D. Ritiene quindi che la Corte di Cassazione, con questo progetto, possa stimolare Governo e Parlamento a colmare evidenti lacune normative? Ad esempio: siamo ancora in attesa, dal lontano 2006, di una norma secondaria che definisca l’annosa vicenda della tabella unica nazionale per il risarcimento alla persona in conseguenza di lesioni gravi…

R. Se è vero, come scrisse Julius Kirchmann, che bastano due parolette brevi del legislatore per mandare al macero intere biblioteche giuridiche, per il momento le nostre biblioteche non hanno nulla da temere. Così, solo per fare degli esempi: è tuttora in vigore il regolamento di esecuzione della legge 990/69, che risale al 1971; è tuttora in vigore la norma (articolo 137 codice delle assicurazioni) che impone di liquidare il danno alla persona causato da veicoli non identificati assumendo a base di riferimento l’incapacità lavorativa prevista dal testo unico contro gli infortuni sul lavoro, sebbene dal 1974 il danno alla persona viene liquidato a prescindere dall’incidenza sulla capacità di lavoro; alcune norme, poi, introdotte dal codice delle assicurazioni del 2005, vennero redatte in termini così ambigui e con formulazione così oscura, che gli interpreti da 17 anni si stanno arrovellando sull’esatto significato.

D. Qualche esempio di questa ambiguità?

R. Penso all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, la cui corretta interpretazione ha richiesto l’intervento della Corte di cassazione prima, della Corte costituzionale poi, e della Corte di giustizia dell’Unione Europea infine; come pure penso all’articolo 141 del codice delle assicurazioni, il quale dopo aver diviso la giurisprudenza di merito ha diviso anche quella di legittimità, sì da rendere necessario l’intervento delle sezioni unite, la cui decisione è attesa nei prossimi mesi. Non si tratta, dunque, soltanto di dare attuazione a norme deleganti che da 17 anni attendono i decreti delegati, ma anche di ripensare in modo più chiaro e più organico all’intera disciplina del contratto di assicurazione in generale, e della RCA in particolare: non dico che sarebbe necessario un nuovo Clìstene, ma almeno un nuovo Montesquieu, che ci restituisca leggi “poche, chiare e semplici”.

 

D. A qualche mese dall’annuncio dell’avvio del progetto, ci può dire come sono stati organizzati concretamente i lavori e quali istituzioni e attori saranno eventualmente coinvolti?

R. La Corte ha già organizzato un convegno, lo scorso 17 febbraio, su alcuni delicati temi assicurativi: la natura dell’assicurazione infortuni; gli effetti assicurativi della sentenza con cui le sezioni unite hanno affermato la sussistenza dell’obbligo assicurativo anche per la circolazione con veicoli a motore in aree private (Cass. SU 21983/21); la compatibilità delle norme interne in tema di assicurazione RCA con la disciplina comunitaria. Ciascuno di questi temi è stato discusso a due voci, e cioè sottoponendolo al dibattito di un magistrato di un esponente dell’Accademia o del foro. Al maggio 2022 sono state già celebrate due udienze a febbraio e marzo; la terza è fissata a giugno; complessivamente sono stati sinora decisi 28 ricorsi su altrettante questioni di massima di particolare importanza.

 

D. Quali ritiene siano i tempi necessari alla conclusione dei lavori? Come pensate di presentarne i risultati?

R. Il progetto assicurazioni, così come quelli che lo hanno preceduto (il progetto esecuzioni e il progetto locazioniì), teoricamente è un work in progress, e non ne è prevista una fine, per la ragione già detta che la materia assicurativa è un semenzaio di questioni sempre nuove. Naturalmente, una volta decisi i grandi problemi irrisolti, ci sarà una inevitabile rarefazione delle udienze con identica finalità. Infatti, eventuali ricorsi che dovessero porre problemi assicurativi su questioni già decise dalla Corte nelle suddette udienze nomofilattiche (quelle dedicate a garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ndr) saranno inevitabilmente avviati alla discussione in camera di consiglio e alla decisione con ordinanza di manifesta fondatezza o infondatezza, a seconda che la decisione impugnata sia contrastante o coerente con l’interpretazione adottata dalla Corte. Naturalmente un progetto di questo tipo avrebbe poco respiro se gli esiti delle decisioni della Corte non ricevessero adeguata diffusione: per questa ragione ho chiesto, e cortesemente ricevuto, la disponibilità di due importanti riviste giuridiche, le quali dedicheranno nei mesi a venire un numero monografico alle decisioni adottate dalla Corte nell’ambito del progetto assicurazioni.