Asd, personalità giuridica anche senza un capitale minimo
Asd, personalità giuridica anche senza un capitale minimo
A partire dal 31 agosto è vigente il decreto legislativo n. 39/ 2021 e con esso nasce il nuovo registro nazionale delle attività sportive Rnasd e la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche di acquisire la personalità giuridica senza patrimonio minimo

24/09/2022 00:14

A partire dal 31 agosto è vigente il decreto legislativo n. 39/ 2021 e con esso nasce il nuovo registro nazionale delle attività sportive Rnasd e la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche di acquisire la personalità giuridica senza patrimonio minimo. Fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile la costituzione di Asd o società sportive dilettantistiche in conformità alla vecchia disciplina di cui all'art. 90 del d.lgs. 289/2002.

Il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Come chiarito da apposita comunicazione del dipartimento dello sport del 22 agosto, a partire dal 31 agosto 2022 è divenuto operativo, presso lo stesso dipartimento il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che dovrà assolvere alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall'art. 10 del dlgs n. 36/2021 e dall'articolo 5 del dlgs n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro fra le quali quella del riconoscimento giuridico delle associazioni. Per la tenuta e la gestione dello stesso ai sensi dell'art. 13 del dlgs 39, il Dipartimento per lo sport si avvarrà della società Sport e salute spa delegata altresì all'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Sport e salute Spa, gestirà il registro con modalità telematiche mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma, Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu.

Il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022. L'entrata in vigore del regolamento attuativo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consente ora alle associazioni e società di acquisire la qualifica di ente sportivo dilettantistico con l'iscrizione nel predetto Registro. Occorre precisare che, in base all'art. 5, co. 1, del regolamento, “l'iscrizione al Registro è riservata alle associazioni/società costituite ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del dlgs n. 36 del 2021 che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso” di ulteriori requisiti posti ora dallo stesso art. 5 del regolamento. Quindi gli enti che da subito volessero acquisire la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica, dovranno possedere i requisiti funzionali e strutturali già previsti dall'art. 90 l. 289/2002 (quali ad es. scopo, denominazione, forma giuridica, oggetto sociale, democraticità, requisiti degli amministratori etc.). A partire dal 1° gennaio 2023, gli enti privati che intendono acquisire la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica dovranno osservare le disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2021. Occorre ricordare che detta disciplina sta per subire ulteriori modifiche con il c.d. correttivo al d.lgs. 36/2021, in fase di approvazione definitiva da parte del governo. Per questo motivo potrebbe risultare opportuno posticipare al nuovo anno la costituzione di nuovi enti sportivi dilettantistici, ossia nel momento in cui si sarà definitivamente concluso il lungo e tormentato iter della riforma.

L'acquisizione della personalità giuridica delle Asd. Per quegli enti che, per qualunque ragione, decidono di costituirsi sin da subito come associazione sportiva dilettantistica, vi è da evidenziare come l'art. 14 del dlgs 39/2021, consenta in questi casi di acquisire la personalità giuridica con l'iscrizione dell'ente nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in deroga alle disposizioni generali di cui al dpr 361/2000. Questa possibilità va certamente sfruttata da tutte le associazioni sportive, dato che l'acquisto della personalità giuridica, come noto, determina il venir meno della responsabilità illimitata del legale rappresentante per tutte le obbligazioni sociali. L'attuale formulazione dell'art. 14 del dlgs 39/2021, però, non chiarisce i presupposti e le condizioni da osservare per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle Asd che chiedono l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. A differenza di quanto previsto per gli enti del terzo settore dall'art. 22 del dlgs 117/2017, alle Asd non viene imposto il rispetto di un patrimonio minimo. Ad oggi non è chiaro se, e come, si dovrà considerare il requisito patrimoniale nelle Asd che intendono acquisire la personalità giuridica, così come non è agevole immaginare il comportamento del notaio rogante in tale situazione, dato che a lui è attribuito il compito di valutare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per la costituzione Dell'asd. Va oltretutto considerato che le Asd, a differenza degli enti del terzo settore, normalmente risultano maggiormente patrimonializzate e con un giro di affari quasi sempre più ampio. Per tale ragione non si giustifica la mancanza di una norma che imponga la sorveglianza del patrimonio (minimo) delle Asd riconosciute, così come resta poco chiaro, in quale situazione e/o condizione gli amministratori (ed eventualmente l'organo di controllo ove esistente) debbano comunque adottare comportamenti volti a proteggere l'interesse dei terzi e di quanti vantano diritti di natura patrimoniale nei confronti dell'ente sportivo.

Questi problemi troverebbero adeguata soluzione ove solo si estendesse la disciplina del patrimonio minimo dell'art. 22 del codice del terzo settore anche alle Asd riconosciute.