Anticipo Cig, accordo nella notte tra ministero del lavoro, Abi e parti sociali
Anticipo Cig, accordo nella notte tra ministero del lavoro, Abi e parti sociali
L'Associazione bancaria ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione pari a 1.400 euro dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Dl "cura-Italia" rispetto al momento di pagamento dell'Inps

31/03/2020 09:33

Accordo nella notte tra il ministero del Lavoro, l'Abi e le parti sociali sull'anticipo della cig. L'Associazione bancaria ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge "cura-Italia" rispetto al momento di pagamento dell'Inps.
La Convenzione - sottolinea una nota dell'Abi - è stata condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UIL e UGL unitamente ai sindacati del settore bancario - Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin - nonché da AGCI, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani.
L'Abi ha concordato modalità semplificate per determinare l'importo dell'anticipazione (1.400 euro), tenuto conto della durata massima dell'integrazione salariale - 9 settimane - definita allo stato dal Decreto Legge "cura-Italia", in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l'importo sul conto corrente.
L'Abi invita le banche e tutte le parti coinvolte, in particolare Inps, Regioni e Province autonome che gestiscono gli ammortizzatori sociali, a collaborare per assicurare la più tempestiva attuazione della convenzione.
Abi infine invita le banche, nell'applicare la convenzione, a evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell'anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa.

Ecco i dettagli della Convenzione.
L`anticipazione dell`indennità spettante avverrà tramite l`apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L`apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell`INPS del trattamento di integrazione salariale- che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
DESTINATARI - L`anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell`emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l`emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell`INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
Le parti concordano l`estensione dell`anticipazione all`assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell`art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l`estensione dell`anticipazione di cui alla presente Convenzione all`assegno ordinario per COVID-19 di cui all`art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Le Parti si impegnano a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l`anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.
MODALITÀ OPERATIVE Al fine di fruire dell`anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l`accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria - di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di "distanziamento sociale" a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
In riferimento all`apertura dell`apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell`iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere 5 all`apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.
In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Le Parti riconoscono l`importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all`accesso all`anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso "fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.
Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l`importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l`INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.