Debitori fiscali spalle al muro
Debitori fiscali spalle al muro
Giochi chiusi per corrispondere le rate 2021 di rottamazione ter e saldo e stralcio: subito aggredibili con pignoramenti, fermi ed ipoteche, i contribuenti che ieri 8 agosto non hanno integralmente saldato le rate 2021 della pace fiscale perdendo i benefici delle sanatorie

di di Giuliano Mandolesi 09/08/2022 08:00

Il fisco mostra i muscoli con i debitori: subito aggredibili con pignoramenti, fermi ed ipoteche, i contribuenti che ieri 8 agosto non hanno integralmente saldato le rate 2021 della pace fiscale perdendo i benefici delle sanatorie.

Stessa sorte inoltre toccherà a coloro che non rispetteranno i nuovi piani di dilazioni delle cartelle, presentati a partire dallo scorso 16 luglio, per effetto delle novità introdotte con decreto Aiuti (il dl 50/2022) che impedisce ai debitori di ottenere una nuova rateizzazione del carico oggetto di revoca.

La decadenza dalla pace fiscale. Compresi i 5 giorni di tolleranza previsti all'articolo 3, comma 14-bis del dl 119/2018, ieri 8 agosto era il termine ultimo per corrispondere le rate 2021, sospese causa covid, sia della rottamazione ter, sia del saldo e stralcio, le due sanatorie componenti della c.d. pace fiscale. Per chi non è riuscito a rispettare la citata scadenza non vi è seconda chance e da oggi scattano le pesanti conseguenze in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 3 comma 14 dl 119/2018.

L'articolo citato dispone che, in caso di insufficiente o omesso versamento della rate a scadenza, le sanatorie non si perfezionano, i pagamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto (a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo), l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero ed il pagamento eventualmente non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In parole povere quindi la decadenza mette definitivamente spalle al muro i contribuenti che non potendo accedere ad ulteriori dilazioni per i carichi interessati dalle sanatorie non hanno alternative al pagamento integrale del debito residuo.

La decadenza dai nuovi piani di dilazioni. Con un emendamento approvato in sede di conversione del decreto aiuti (il dl 50/2022), unicamente per le domande di dilazione presentate a partire dallo scorso 16 luglio (la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) i debitori che non pagheranno 8 rate anche non consecutive del piano (invece delle 5 prima previste) non potranno più rateizzare i carichi per i quali è intervenuta la decadenza.

Anche in questo caso, essendo preclusa l'ulteriore possibilità di dilazione del carico oggetto di decadenza (mentre restano comunque dilazionabili gli altri), l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed al contribuente non resta che il pagamento oppure sarà immediatamente aggredibile dal fisco attraverso pignoramenti, fermi amministrativi ed ipoteche (le procedure esecutive e cautelari).

La previgente formulazione delle disposizioni contenute al comma 3 lett. b) e c) dell'articolo 19 del dpr 602/1973 (norma che disciplina le modalità di dilazione delle somme iscritte a ruolo e che regolamenta le conseguenze prodotte in caso di decadenza per inadempienza) concedeva invece al debitore la possibilità di dilazionare ulteriormente il carico oggetto di decadenza a patto che venissero però saldate tutte le rate scadute prima della nuova richiesta di rateizzazione.

Va evidenziato che tale norma può avere un durissimo impatto sui debitori dato l'elevatissimo numero di revoche dei piani dilazioni nel corso degli ultimi anni.

Come indicato nel rendiconto annuale 2021 pubblicato dalla Corte dei Conti infatti, il numero delle istanze di dilazione revocate oscilla tra le circa 794mila del 2019 alle circa 375mila del 2021 con un carico protocollato tra i 10 e gli 11 miliardi di euro.