Verso processi penali più veloci
Verso processi penali più veloci
E’ quanto emerge dal dlgs, approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri, che introduce plurime modifiche in materia penale, tanto con riguardo al sistema processuale quanto a quello sanzionatorio, nonché una disciplina organica della giustizia riparativa

di e Giulia Maria Mentasti 05/08/2022 07:58

Processi penali più veloci: è quanto emerge dal dlgs, approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri, che ha dato attuazione alla l. n. 134/2021, art. 1 (recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), e che introduce plurime modifiche in materia penale, tanto con riguardo al sistema processuale quanto a quello sanzionatorio, nonché una disciplina organica della giustizia riparativa. Tra le numerose novità che consentiranno di chiudere i processi in tempi più brevi, i p.m. potranno richiedere solo una volta la proroga del termine delle indagini; nonché, per evitare la celebrazione del giudizio, viene data la possibilità di estinzione delle contravvenzioni nella fase delle indagini preliminari attraverso condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie, e viene estesa a un ampio novero di reati la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L'oggetto del d.lgs. Il d.lgs. con cui il Governo ha dato attuazione alla delega ricevuta per la riforma della giustizia penale si compone di 99 articoli, che introducono modifiche e nuove disposizioni al codice penale, al codice di procedura penale e alle principali leggi complementari. Il filo conduttore degli interventi – predisposti sulla base dei contributi di sei gruppi di lavoro di esperti costituiti dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia – è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E., nonché del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Gli interventi al c.p.p. Gli interventi al codice di rito mirano innanzitutto a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. Una seconda area di intervento attiene invece alla fase delle indagini, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall'inerzia del p.m.; filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice, esercitando l'azione penale. La stessa logica propulsiva e selettiva informa novità riguardanti le successive fasi del procedimento, dall'udienza preliminare, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale.

Gli interventi al sistema sanzionatorio. Quanto alle modifiche al sistema sanzionatorio, l'idea guida che le ha ispirate, come si legge nella relazione illustrativa, è che “un processo che sfocia in un'esecuzione penale inefficiente non è un processo efficiente”. Per questo il decreto ha puntato, oltre a incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie, oggi a livelli estremamente bassi, a diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene, attraverso la riforma, tra le altre, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria sostitutiva), immediatamente esecutive dopo il giudicato; nonché delle pene pecuniarie principali (multa e ammenda), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento.

Ancora, spicca l'incentivo alla definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi (quali il decreto penale di condanna e la sospensione con messa alla prova che vedono estesa la loro area di applicabilità); l'archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto; la remissione della querela; l'estinzione delle contravvenzioni a seguito del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; nonché una riduzione delle impugnazioni, con l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e alla pena pecuniaria.

La giustizia riparativa. Infine, in un'ottica di incentivo alla remissione di querela, e al contempo di riparazione dell'offesa e di prevenzione della criminalità, il decreto apre la strada alla giustizia riparativa, definita come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi