Sportivi, impatriati senza bussola
Sportivi, impatriati senza bussola
A due mesi dall’entrata in vigore dell’ultima modifica alla disciplina degli «impatriati» per i lavoratori sportivi, non sono ancora state diramate istruzioni aggiornate, quanto mai opportune vista l’apertura della finestra estiva di calciomercato per la stagione 2022/23

di di Stefano Trettel 30/07/2022 00:14

È curioso constatare come a due mesi dall'entrata in vigore dell'ultima modifica alla disciplina degli «impatriati» per i lavoratori sportivi, non siano state diramate istruzioni aggiornate, quanto mai opportune vista l'apertura - all'inizio del mese corrente - della finestra estiva di calciomercato per la stagione 2022/23. Come noto, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del «decreto Taglia prezzi», il diritto a fruire di quell'agevolazione è condizionato, oltre che alla verifica circa la ricorrenza delle condizioni di generalizzata applicazione (il trasferimento della residenza fiscale in Italia, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2, Tuir; la residenza estera nei due periodi d'imposta precedenti; il prevalente svolgimento in Italia dell'attività lavorativa per la quale il beneficio è richiesto), anche al superamento di limiti riguardanti l'ammontare del reddito complessivo (1 milione di euro) appannaggio del lavoratore sportivo e la sua età anagrafica (20 anni).

Sull'insidiosità del primo, già si è avuto modo di dilungarsi; certo non si vorrebbe che il perdurante silenzio sul tema sia frutto dell'intenzione di accordare il trattamento agevolato solo in sede di conguaglio (di fine anno o di fine rapporto) o di dichiarazione individuale, complicando gli adempimenti a carico delle squadre ed escludendole da ogni ricaduta positiva. Ma pure il secondo non è scevro da implicazioni problematiche. In primis perché non è chiaro quale valenza rivestano i due vincoli di recente istituzione o, se si preferisce, in quale relazione si pongano con gli altri. Chi scrive è fermamente convinto che una volta assodata la ricorrenza di questi ultimi, i primi costituiscono soltanto motivi che possano «congelare» la fruizione dell'agevolazione; ma una conferma certo non guasterebbe.

Un esempio aiuterà a chiarire meglio la situazione: si ipotizzi che con contratto efficace dal prossimo 1° agosto una squadra italiana intenda assicurarsi per cinque stagioni (e dunque sino al 30 giugno 2027) le prestazioni sportive di un giocatore estero, appena maggiorenne, talmente promettente da meritare un ingaggio annuo idoneo a superare il vincolo reddituale. Nel caso in cui il requisito anagrafico venisse maldestramente governato, isolandolo dal contesto, l'agevolazione finirebbe per non trovare mai applicazione con riguardo agli ingaggi che quell'atleta ha pattuito con il suo datore di lavoro: in relazione alla parte finale del corrente anno, in quanto non ricorrerebbero né la condizione del prevalente svolgimento in Italia della prestazione lavorativa agevolata, così come declinata dal decreto attuativo del regime (indesiderata conseguenza della scellerata estensione allo sport di una misura non pensata per quel settore e colpevolmente allo stesso non adattata), né quella del livello minimo di reddito complessivo (la retribuzione contrattualmente pattuita venendo erogata per soli cinque mesi, così determinando un reddito complessivo per il 2022 inferiore alla soglia imposta); in relazione al 2023, poiché l'atleta non avrebbe ancora raggiunto l'età minima; in relazione agli anni successivi, poiché il giocatore - divenuto ventenne - sarebbe già da almeno un anno residente nel nostro Paese (quanto meno di fatto, avendovi eletto la sua dimora abituale).

Ma a ben guardare, l'agevolazione dovrebbe competere, quantomeno per gli anni dal 2024 al 2026, considerato il fatto che essa è accordata «dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (e quindi, nell'esempio, dal 2023, nda) e per i quattro periodi successivi», una volta riscontrato l'avveramento anche delle altre condizioni. Rimane da stabilire come ci si debba comportare in relazione all'anno solare nel quale si raggiunge il limite minimo di età richiesto: detto altrimenti, se l'agevolazione spetti solo a partire dal periodo di paga in cui il ventesimo anno è compiuto (circostanza che complicherebbe oltre ogni ragionevolezza la gestione fiscale del rapporto di lavoro sportivo, imponendo un indesiderato «doppio regime») oppure per l'intero anno, al più - per mera cautela - riconoscendola per le mensilità precedenti l'avverarsi della condizione in sede di conguaglio di fine anno; un precedente conforta questa seconda tesi: in tema di determinazione della quota imponibile degli «altri redditi di lavoro autonomo», ed in particolare dei compensi per l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, la riduzione della percentuale di deduzione forfetaria delle spese (dal 40 al 25 per cento) viene riconosciuta in relazione all'intero periodo d'imposta in cui si compie il 35esimo anno d'età, prescindendo dalla data di effettiva percezione dei compensi. Ma anche su questo un sollecito intervento chiarificatore sarebbe davvero auspicabile.