Procedimenti amministrativi esternalizzati ai professionisti
Procedimenti amministrativi esternalizzati ai professionisti
Adempimenti presso la p.a. delegabili a un professionista. È l’effetto di alcuni emendamenti al ddl concorrenza 2021 approvato ieri (con 345 voti a favore e 41 contrari) dall’aula della Camera

di di Antonio Ciccia Messina 27/07/2022 07:17

Procedimenti amministrativi integralmente esternalizzati ai professionisti. È l'effetto di alcuni emendamenti al ddl concorrenza 2021 approvato ieri (con 345 voti a favore e 41 contrari) dall'aula della Camera. Il testo dovrà ora tornare al Senato per l'approvazione definitiva in terza lettura.

L'articolo 26 del disegno di legge contiene la delega al governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza.

Tra i principi e i criteri direttivi, cui dovrà attenersi il governo nella stesura dei decreti delegati, ce ne sono due, i quali, a seguito degli emendamenti approvati dalla camera, sono di diretto interesse dei professionisti.Vediamo quali.

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 26 si occupa della semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, agli adempimenti e alle misure sopravvissute al repulisti dei provvedimenti espressi delle p.a. (cui si devono preferire silenzi assensi, Scia e comunicazioni di inizio attività), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte.

Bisogna ridurre e semplificare, dice il criterio di delega, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti. Fin qui la versione della lettera d) approvata dal Senato. In commissione alla Camera, il testo è stato integrato con la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione.

Una aggiunta del medesimo tenore è da registrare a riguardo della successiva lettera g) dedicata alla semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti finalizzata alla loro completa digitalizzazione.

Anche la lettera g) esplicita la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione.

Il senso di queste due disposizioni è chiaro nel prefigurare la possibilità per le pubbliche amministrazioni procedenti di esternalizzare le residuali funzioni istruttorie.

Ricostruendo lo scenario complessivo, dunque, si consideri che abbiamo situazioni in cui la pubblica amministrazione non conduce più istruttorie e non rilascia provvedimenti definiti espressi e abbiamo altre situazioni in cui, pur avendo incombenze istruttorie, grazie alla delega in commento e una volta che sarà attuata, le potrà esternalizzare.

Nella prima ipotesi rientrano i casi del silenzio-assenso, i casi delle segnalazioni, certificate o no, di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori (asseverate o non asseverate) oltre i casi in cui una attività è interamente libera (senza necessità di rapportarsi con una pubblica amministrazione)

Nella seconda ipotesi, ci sono i casi residui in cui è l'amministrazione che deve verificare presupposti e condizioni (di fatto e di diritto) per, poi, rilasciare un atto espresso finale.

Grazie ai criteri di delega in commento, tutta l'attività istruttoria potrà essere delegata all'esterno anche a un professionista.

La norma parla di delega e il governo dovrà chiarirne la portata, anche e soprattutto per individuare la responsabilità amministrative, civile e penale del professionista delegato.

Non si ritiene che la norma possa essere interpretata nel senso di una delega alla decisione finale con una esternalizzazione, in questo caso, non solo dell'istruttoria, ma anche del potere amministrativo.

Non è una delega di funzioni con sottrazione della funzione al soggetto delegante: si tratta piuttosto del compimento delle attività istruttorie sia esecutive, ma anche di valutazione giuridica o tecnica dei presupposti di determinati provvedimenti.

Peraltro, si tratta di una manovra che se sgrava gli uffici pubblici di incombenze operative, andrà attentamente valutata dal mondo delle professioni, proprio in relazione agli effetti indotti sul piano delle responsabilità individuali.

Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi