Lavoro, sì dell'Inps e dell'Inail alla cassa integrazione da caldo eccessivo
Lavoro, sì dell'Inps e dell'Inail alla cassa integrazione da caldo eccessivo
Inps e Inail hanno reso note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”

26/07/2022 17:34

Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria quando il termometro supera i 35° centigradi. "I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Inps e Inail rendono note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Le linee guida Inail sono disponibili sul sito istituzionale al seguente link: Gestione del rischio caldo, online le linee guida dell’Inail", spiegano in una nota congiunta i due istituti.

"Per quanto riguarda le prestazioni Cigo erogate dall’Inps in merito, si forniscono le seguenti informazioni. La causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore". "Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive".